Art. 7.

      1. L'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e l'articolo 2, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, sono abrogati.
      2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, viene meno l'obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto sociale.
      3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati

 

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estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.